Consulente del lavoro
Mancata denuncia infortuni e malattia
La nota Inail del 2 ottobre aggiorna le istruzioni alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 123/2007 nel caso di mancata denuncia e/o di malattia professionale.
Come chiarito dalla circolare Inail n. 86 del 17 dicembre 2004, rientrano nel campo di applicazione della diffida obbligatoria – ora di competenza anche del personale amministrativo dell’Istituto – tutte le violazioni amministrative sanabili “relative ad adempimenti che, omessi in tutto o in parte, possono ancora essere materialmente realizzati, anche qualora la legge preveda un termine per la loro effettuazione”.
Pertanto, a decorrere dal 25 agosto 2007, i datori di lavoro responsabili delle violazioni amministrative sanabili sono ammessi all’agevolazione del pagamento della sanzione minima a seguito di diffida obbligatoria anche nel caso in cui la violazione sia rilevata dai funzionari amministrativi.
Per quanto riguarda le violazioni in materia di “prestazioni”, ferma l’applicabilià della diffida da parte dei funzionari amministrativi a tutte le violazioni sanabili, particolare rilievo assumono l’omessa o tardata denuncia di infortunio e malattia professionale ai sensi dell’art. 53 TU.
Nel caso in cui la Sede riceva il certificato medico attestante l’infortunio o la malattia professionale ma non riceva la denuncia, provvederà a richiedere la denuncia al datore di lavoro con apposito atto istruttorio diversificato per infortunio (vedi box n. 1) e malattia professionale (vedi box n. 2).
Se il datore di lavoro provveda all’invio della denuncia entro i termini di legge, non si avvierà la procedura sanzionatoria.
Si ricorda che, per quanto riguarda gli infortuni, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 53, comma 1, TU, ha l’obbligo di inoltrare la denuncia all’Istituto assicuratore entro due giorni da quello in cui ne ha avuto notizia ossia dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto il certificato medico (cfr. circ. Inail n. 22/1998).
Per quanto riguarda le malattie professionali, a norma dell’art. 53, comma 5, TU, il termine è di cinque giorni e decorre, come per gli infortuni, dal giorno successivo alla ricezione del certificato medico (cfr. circolare Inail n. 22/1998). Da ciò consegue che solo ove il datore di lavoro non abbia ricevuto il certificato medico prima della richiesta di invio della denuncia da parte dell’Inail il termine decorrerà dalla data di ricezione della richiesta stessa.
Nel caso in cui la denuncia non pervenga entro i suddetti termini, la Sede provvederà all’invio della diffida tramite il modulo allegato alla lettera della Direzione centrale rischi del 27 agosto u.s.
Decorsi inutilmente i termini previsti nell’atto di diffida per l’invio della denuncia e per il pagamento della sanzione in misura minima, si procederà alla contestazione della violazione ex art. 16, L. n. 689/1981 (vedi box n. 3).
BOX N.1
INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di ______________________ Spett.le ____________________________
Oggetto: richiesta di denuncia di infortunio relativa all’assicurato
Nome _____________________ Cognome ___________________ Caso ___________________ del _____________
È pervenuto a questa Sede primo certificato medico di infortunio occorso in data durante lo svolgimento di attività lavorativa.
Ai sensi dell’art. 53, comma 1, del DPR n. 1124/1965, si invita codesta _____________ a inviare la denuncia dell’infortunio entro due giorni decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico che, ad ogni buon conto, si allega alla presente – qualora codesta ________ non ne sia già venuta in possesso – unitamente all’apposito modulo di denuncia da compilare e sottoscrivere.
Si precisa che nel campo “Data ricezione 1° certificato medico” del modulo di denuncia andrà riportata la data in cui codesta _______ sia venuta, per la prima volta, in possesso del predetto certificato.
Nell’ipotesi di mancato o tardato invio della denuncia nei termini suddetti, codesta _____________ verrà diffidata ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs n. 124/2004, a sanare l’inosservanza dell’art. 53, comma 1, del DPR n. 1124/1965 e al pagamento della sanzione prevista dall’art. 2 della L. n. 561/1993(1) nella misura minima di euro 1.290.
È opportuno, infine, che codesta ____________ conservi tra i propri atti, insieme alla data della denuncia, anche gli elementi probatori sulla data di ricezione della presente corrispondenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(1) Come modificato dall’articolo 1, comma 1177, della legge finanziaria per il 2007.
BOX N.2
INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di ______________________ A ____________________________
Oggetto: richiesta di denuncia di malattia professionale relativa all’assicurato
Nome _____________________ Cognome _________________ Caso _____________________ del _____________
È pervenuto a questa Sede primo certificato medico di malattia professionale contratta durante lo svolgimento di attività lavorativa.
Ai sensi dell’articolo 53, comma 5, del DPR n. 1124/1965, si invita codesta ___________ a inviare la denuncia di malattia professionale entro cinque giorni decorrenti dalla data di ricezione del certificato medico che, ad ogni buon conto, si allega alla presente – qualora codesta _______non ne sia già venuta in possesso – unitamente all’apposito modulo di denuncia da compilare e sottoscrivere.
Si precisa che nel campo “Data ricezione 1° certificato medico” del modulo di denuncia andrà riportata la data in cui codesta ____________sia venuta, per la prima volta, in possesso del predetto certificato.
Nell’ipotesi di mancato o tardato invio della denuncia nei termini suddetti, codesta ___________ verrà diffidata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 124/2004, a sanare l’inosservanza dell’art. 53, comma 5, del DPR n. 1124/1965 e al pagamento della sanzione prevista dall’art. 2 della L. n. 561/1993(2) nella misura minima di euro 1.290.
È opportuno, infine, che codesta ___________ conservi tra i propri atti, insieme alla data della denuncia, anche gli elementi probatori sulla data di ricezione della presente corrispondenza.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(2) Come modificato dall’articolo 1, comma 1177 della legge finanziaria per il 2007.
BOX N. 3
INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Sede di ______________________ A ______________________
CONTESTAZIONE/VIOLAZIONE
ai sensi della legge n. 689/1981
La S.V., quale rappresentante di codesta ___________, ha violato le disposizioni dell’articolo 53, comma 1/5, del DPR n. 1124/1965 per tardato/omesso invio della denuncia di infortunio/malattia professionale occorso al proprio dipendente in data _____________
In data___________, la S.V. è stata diffidata, ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. n. 124/2004, a sanare l’inosservanza dell’art. 53, comma 1/5, del DPR n. 1124/1965 e al pagamento della sanzione prevista dall’art. 2 della legge n. 561/1993(3), nella misura minima di Euro 1290,00 entro il termine di _______________ .
Essendo il detto termine trascorso inutilmente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e 35, comma 7, della legge 689/1981, si contesta la violazione accertata in data __________ dell’articolo 53 del DPR n. 1124/1965, depenalizzata dalla legge n. 561/1993 che, ai sensi dell’articolo 2, modificato dall’articolo 1, comma 1177, della legge finanziaria per il 2007, prevede la sanzione amministrativa da euro 1.290 a euro 7.745.
A norma dell’articolo 16 della n. 689/1981, è ammessa, entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, al pagamento della sanzione in forma ridotta pari a euro 2.580.
Entro lo stesso termine dovrà essere esibita a questa sede la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della somma complessiva di euro ________ di cui euro __________ per sanzione amministrativa ed euro ______________ per spese procedurali.
Trascorso inutilmente il termine di cui al citato articolo 16, la sanzione amministrativa sarà ricalcolata nella misura intera secondo i criteri di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981.
A norma dell’articolo18, comma 1, della legge n. 689/1981 entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire alla locale Direzione provinciale del lavoro scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.
Per effetto del D.Lgs n. 237/1997, che ha soppresso dal 1° gennaio 1998 i servizi di cassa degli uffici del registro/atti giudiziari, il pagamento può essere effettuato:
a) presso i concessionario del servizio di riscossione competente ovvero uno sportello bancario situato nell’ambito della stessa provincia, utilizzando il modello di pagamento “Tasse, imposte indirette, sanzioni e altri codici”;
b) mediante conto corrente postale intestato al medesimo concessionario, utilizzando il bollettino per il versamento “Tasse, imposte indirette, sanzioni e altri codici tributi”.
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
___________________
(3) Come modificato dall’art. 1, comma 1177, della legge finanziaria per il 2007.
FondInps aziende agricole
Con la circolare n. 120 del 19 ottobre scorso, l’Inps detta le modalità operative che le aziende agricole devono tenere per il versamento delle quote al “Fondinps” e le modifiche effettuate al modello Dmag per l’indicazione delle quote di tfr destinate a Fondinps.
“Fondinps” è la forma pensionistica complementare, istituita presso l’Inps con il decreto ministeriale 30.1.2007, pubblicato nella GU n. 26 dell’1.2.2007, il cui regolamento è stato approvato con delibera Covip del 26.7.2007, cui si applicano le regole di funzionamento delle forme di previdenza complementare.
A Fondinps confluiscono le quote di tfr maturate dai lavoratori per i quali ricorrono e coesistono le circostanze di seguito riportate:
– silenzio-assenso del lavoratore che non ha espresso la propria volontà circa la destinazione delle quote di tfr, entro il 30.6.2007 o entro sei mesi, se assunto successivamente all’1.1.2007;
– non possono essere applicate le disposizioni contenute all’art. 8, comma 7, lettera b), numeri 1 e 2, del D.Lgs 5.12.2005, n. 252, “Modalità tacita” di scelta.
Ricorrendo le circostanze appena indicate il datore di lavoro deve attenersi alle disposizioni dettate dall’art. 8, comma 7, lettera b), numero 3, del citato decreto legislativo, che recita testualmente: “Qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il tfr maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps”.
Nel merito si precisa che:
– “Fondinps” non è optabile e riveste carattere residuale;
– gli effetti del silenzio-assenso si producono a decorrere dal mese successivo a quello in cui sono venuti a scadere i termini rispettivamente del 30.6.2007, per i lavoratori con rapporti di lavoro in essere al 31.12.2006, o decorsi i sei mesi, per i lavoratori assunti successivamente.
Modalità operative per il versamento delle quote di tfr a Fondinps
Circa la cadenza temporale dei versamenti, al contributo da versare a Fondinps si applicano le norme generali della previdenza complementare, diversamente da quanto previsto dal comma 756, articolo 1, legge n. 296/2006, ultimo periodo, per il versamento del tfr al Fondo di Tesoreria, al quale si applicano le disposizioni previste in materia di accertamento e riscossione per i contributi previdenziali obbligatori.
Ne consegue che ciascun versamento deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, tramite il modello di versamento F24, utilizzando apposita causale di nuova istituzione “FOAG” – Fondinps aziende agricole – da indicare nel predetto modello. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni tecniche necessarie per la compilazione del modello di versamento F24.
In fase di prima applicazione i versamenti devono essere effettuati entro il 16.11.2007. I versamenti relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2007 devono essere effettuati entro il 16.11.2007 e dovranno essere comprensivi dell’interesse del 2,74% dalla data di naturale scadenza a quella di effettivo versamento. Sul modello F24 devono essere compilati più righi relativi ai mesi interessati.
Si precisa, inoltre, che i versamenti effettuati a Fondinps non sono compensabili, né deducibili e devono essere versati per intero anche se l’azienda vanta crediti a vario titolo da portare in compensazione.
Modifiche al Dmag Unico per l’indicazione delle quote di tfr a Fondinps
A decorrere dalla presentazione della dichiarazione del III trimestre 2007, i datori di lavoro devono indicare, per ogni lavoratore e per ogni mese interessato, al quadro “F” del modulo Dmag Unico i seguenti dati:
– Z, per denunciare la quota di tfr mensile destinata a Fondinps:
• nel campo “% Retr. Mens.”, in corrispondenza del tipo retribuzione contrassegnata dalla lettera “Z”, bisognerà indicare la percentuale di conferimento a Fondinps;
• nel campo “Retribuzione” bisognerà indicare gli importi di cui alla lettera “Z”.
La percentuale di conferimento a Fondinps deve essere indicata solo per gli operai a tempo indeterminato per consentire la gestione dell’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 2, legge 9.5.1982, n. 297.
Ripartizione dei contributi per gli apprendisti
L’Inps, con messaggio n. 25374 del 19 ottobre, ha ripartito l’aliquota del 10% dei contributi per gli apprendisti a carico dei datori di lavoro, nel rispetto delle indicazioni fornite dai Ministeri dell’economia e del lavoro e della previdenza sociale.
La legge finanziaria 2007 ha introdotto significative modifiche contributive e previdenziali in materia di apprendistato.
Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, infatti, la norma ha previsto la rideterminazione – in misura complessivamente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali – della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani.
Con la medesima decorrenza – ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato – sono state altresì estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia, secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati. Sulla materia sono state fornite istruzioni con la circolari n. 22 del 23 gennaio 2007 e n. 43 del 23 gennaio 2007, alle quali si rinvia per tutti gli aspetti di carattere normativo e di prassi.
La ripartizione alle varie gestioni previdenziali della contribuzione dovuta, con riguardo anche a quella utile per il finanziamento della prestazione di malattia, è stata quindi affidata ad apposito decreto ministeriale.
Il DM Lavoro/Economia del 28 marzo 2007 – in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale – dando attuazione alla previsione di cui al comma 773 della legge n. 296/2006, ha provveduto a ripartire alle gestioni interessate la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti dal 1° gennaio 2007, nonché a determinare la misura della contribuzione di finanziamento dell’indennità economica di malattia nelle misure di seguito indicate:
Voci contributive Percentuale
Fpld 9,01
Cuaf 0,11
Malattia 0,53
Maternità 0,05
Inail 0,30
Totale 10,00
Si ricorda che, per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota datoriale del 10% è ridotta – in ragione dell’anno di vigenza del contratto – di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno di contratto.
All’aliquota a carico del datore di lavoro deve poi essere aggiunta la quota dovuta dall’apprendista che, per effetto dell’aumento dello 0,30% della contribuzione a carico dei lavoratori dipendenti disposto dal comma 769 della legge n. 296/2006, è stabilita nella misura del 5,84% da “gennaio 2007”.
Si precisa che la ripartizione del carico contributivo datoriale del 10%, come sopra individuata, interessa esclusivamente i rapporti di apprendistato. I lavoratori agevolati, indicati al punto 2 della citata circolare n. 22/2007 – con riferimento ai quali, dal 1° gennaio 2007, ferma restando la quota a carico del dipendente, trovano applicazione gli obblighi contributivi in misura pari a quella degli apprendisti, continuano –, infatti, ad essere tutelati – in base al settore di attività – dall’intervento della gestione ex articolo 37 della legge n. 88/1989.
Contributi servizio civile volontario
Con messaggio n. 25493 del 22 ottobre scorso l’Inps interviene per rispondere a richieste in ordine alla possibilità di accredito dei periodi di servizio civile volontario e, in caso affermativo, delle modalità da seguire.
Al riguardo si ritiene opportuno richiamare le principali disposizioni che regolano la materia.
L’articolo 8 della legge 8 luglio 1998, n. 230, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 1998, ha, com’è noto, istituito l’Ufficio nazionale per il servizio civile con il compito di organizzare lo svolgimento del servizio civile nazionale.
Per l’amministrazione e programmazione annuale delle risorse è stato istituito il Fondo nazionale per il servizio civile (articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64) presso il predetto Ufficio.
Al termine del periodo di servizio civile l’Ufficio nazionale, nonché le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano – presso le quali sono stati predisposti appositi Albi su scala regionale e provinciale – rilasciano un attestato da cui risulta l’effettuazione del servizio stesso.
La disciplina del servizio civile nazionale, in base a quanto previsto nell’articolo 2 della legge n. 64/2001, è contenuta nel decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, la cui entrata in vigore, fissata inizialmente per il primo giugno 2004 (articolo 14), è stata prorogata al 1° gennaio 2005 e successivamente al 1° gennaio 2006.
Con legge 23 agosto 2004, n. 226 è stata infine disposta la sospensione del servizio militare obbligatorio e pertanto, a partire dal primo gennaio 2005, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.
Sulla base della normativa citata e tenuto conto delle note inviate dall’Ufficio nazionale del servizio civile, si è giunti a ritenere che il periodo di servizio civile può essere riconosciuto valido – ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato – nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.
Peraltro, il susseguirsi delle disposizioni comporta una modalità di riconoscimento diversa in relazione alla collocazione temporale del servizio prestato.
Infatti, considerato che l’obbligo di provvedere ai versamenti contributivi a favore dei volontari del servizio civile è a totale carico del Fondo nazionale solo a partire dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77), il riconoscimento dei periodi di servizio civile successivi a tale data potrà essere oggetto di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della legge n. 322/1958.
Invece i periodi di servizio civile di cui all’articolo 10 della citata legge n. 64/2001, che rinvia espressamente al disposto dell’articolo 6, commi 1 e 2, della legge n. 230/1998, svolti dalla data di entrata in vigore della legge 230/1998 e fino all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 77/2002, potranno essere accreditati in base al citato art. 6 della legge n. 230/1998, che prevede il riconoscimento figurativo del periodo anche ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
Trattandosi di un periodo transitorio e definito nel tempo (15 luglio 1998-31 dicembre 2005), il servizio civile volontario svolto entro tale lasso temporale deve essere accreditato in Arpa con il codice 361 utilizzando le modalità di accredito del servizio militare obbligatorio/obiezione di coscienza sulla base delle risultanze di cui al predetto certificato rilasciato dal Fondo nazionale per il servizio civile ovvero dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
Rateazione più semplice per il premio Inail
Con nota dell’8 novembre scorso, l’Inail semplifica le procedure per la rateazione del pagamento del premio Inail.
A norma della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, articolo 59, comma 1, e della legge n. 144 del 17 maggio 1999, articolo 55, comma 5, il datore di lavoro può pagare il premio derivante dall’autoliquidazione in quattro rate scadenti il 16 febbraio, il 16 maggio, il 16 agosto e il 16 novembre.
In applicazione di tale norma, l’Istituto ha sempre richiesto la manifestazione di volontà da parte dei datori di lavoro interessati al pagamento rateale, da esplicitarsi ogni anno entro il termine previsto per tutti gli altri adempimenti connessi all’autoliquidazione, utilizzando l’apposita casella presente nel modulo della dichiarazione delle retribuzioni.
Da ultimo, è stata valutata l’opportunità, nell’ottica della massima semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro, di ritenere valida, anche per il futuro, la manifestazione di volontà espressa una prima volta.
A tale riguardo, sentita pure l’Avvocatura generale dell’Istituto, si ritiene che, a decorrere dall’autoliquidazione 2007/2008, la manifestazione di volontà espressa una prima volta sia da considerare valida anche per gli anni successivi.
Pertanto: il datore di lavoro che intenda continuare ad avvalersi della rateazione ex lege n. 449/1997 ed abbia già espresso, in occasione della precedente autoliquidazione, tale volontà è esonerato dall’obbligo di barrare l’apposita casella Sì nel modello della dichiarazione delle retribuzioni.
Il datore di lavoro che intenda avvalersi per la prima volta della rateazione deve barrare l’apposita casella Sì nel modello della dichiarazione delle retribuzioni.
Il datore di lavoro che intenda modificare la modalità di pagamento rateale, versando il premio in unica soluzione, deve esprimere tale volontà con specifica comunicazione, da inviare entro lo stesso termine di pagamento dell’autoliquidazione.
Per quanto riguarda le modalità operative si precisa che il codice di “agevolazione” 70 , che individua la facoltà di pagare in quattro rate, verrà ogni anno automaticamente “ribaltato” sull’autoliquidazione dell’anno in corso.
In concreto possono ricorrere i casi di seguito esposti.
• Il cod. 70 è presente per l’autoliquidazione 902007 e il datore di lavoro barra la casella Sì per l’autoliquidazione 902008.
L’indicazione della volontà di rateizzare non determina riflessi per l’acquisizione del foglio salari; la specifica informazione, essendo già stata ribaltata dalla procedura, non viene considerata.
• Cod. 70 non presente per l’autoliquidazione 902007:
– se con la dichiarazione salari viene espressa la volontà di avvalersi della rateazione, il codice 70 viene attribuito;
– se non barrato l’apposito campo, ogni pagamento effettuato oltre la data di scadenza sarà sanzionato.
• Cod. 70 presente per l’autoliquidazione 902007 ed entro il 18 febbraio 2008 il datore di lavoro dichiara di non volersi avvalere della rateazione:
– la sede provvede alla revoca del codice 70 per l’anno 2008.
• Cod. 70 presente per l’autoliquidazione 902007 ed il datore di lavoro comunica di non avvalersi della rateazione oltre il 18 febbraio 2008:
– la sede deve provvedere alla revoca del codice 70 avendo cura di stornare e attribuire nuovamente gli incassi effettuati oltre il termine di scadenza per consentire l’applicazione delle sanzioni civili per tardato pagamento.
Fruizione riposi in caso di reperibilità
Se per obbligo di reperibilità, il lavoratore è richiamato al lavoro mentre sta fruendo del riposo giornaliero o del riposo settimanale, il riposo interrotto riprenderà nuovamente a decorrere dal termine della prestazione lavorativa. Lo ha stabilito il Minlav. nell’interpello n. 31 del 5 novembre 2007.
Vediamo in dettaglio.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale in merito alle modalità di fruizione dei riposi giornalieri o settimanali dei lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari, a cui è applicato il contratto collettivo dei cartai industria, con obbligo di reperibilità.
In particolare, è chiesto se “in caso di chiamata per interventi di manutenzione al di fuori del normale orario di lavoro, nel caso in cui sia interrotto il riposo giornaliero o quello settimanale, gli stessi decorrono di nuovo dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, oppure si cumulano con le ore godute precedentemente alla chiamata”.
In attuazione delle direttive nn. 93/104/CE e 2000/34/CE in materia di orario di lavoro, il D.Lgs n. 66/2003, all’art. 7, stabilisce che “il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati, durante la giornata”; l’art. 9 precisa che “il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’art. 7”.
La circolare del Ministero del lavoro n. 8/2005 ha chiarito che “il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo salvo che per le attività caratterizzate da periodi frazionati durante la giornata, ossia per quelle attività che per loro natura sono svolte in tal modo come, in particolare, l’attività del personale addetto alle pulizie. Per queste ultime attività, sarà la contrattazione collettiva a disciplinare le più opportune modalità di fruizione del riposo giornaliero”.
Tenuto conto delle eccezioni e deroghe disciplinate dal citato decreto legislativo, la circolare individua tre condizioni irrinunciabili alle quali la disciplina derogatoria dei riposi settimanali dovrà conformarsi:
1) la sussistenza di interessi apprezzabili,
2) il rispetto della cadenza di un giorno di riposo ogni sei di lavoro,
3) l’adozione di modalità tali da non superare i limiti di ragionevolezza con particolare riguardo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
È evidente come la ratio sottesa alla normativa in esame tende a dare effettività alla tutela psicofisica del lavoratore e realizza concretamente i princìpi di cui all’art. 36 della Costituzione. Una lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia di riposo conduce alla conclusione per la quale in caso di chiamate per interventi di manutenzione al di fuori dell’orario normale di lavoro, che comportino l’interruzione del riposo giornaliero o settimanale, esso decorre nuovamente dal termine della prestazione resa in regime di reperibilità, rimanendo esclusa ogni ipotesi di cumulo con le ore godute precedentemente alla chiamata.
Peraltro la Corte Costituzionale ha già stabilito in materia che “la consecutività delle ventiquattro ore è un elemento essenziale del riposo settimanale, in quanto consente di distinguerlo e di non sovrapporlo al riposo giornaliero e a quello annuale” (sentenze n. 150 del 1967 e n. 102 del 1976), nonché “affinché l’interruzione del lavoro una volta alla settimana sia effettiva, per consentire al dipendente il recupero delle energie psicofisiche e per assicurargli un congruo periodo di tempo da destinare ad attività ricreative per sé e per la famiglia – che è lo scopo umano e sociale del precetto costituzionale – è necessario che il riposo settimanale non coincida nemmeno in parte con il riposo giornaliero, ma da questo rimanga ben distinto. Frazionare il riposo settimanale (che deve essere di 24 ore consecutive) in modo da sovrapporre ogni frazione di esso al riposo giornaliero significa, infatti, frustrare la finalità del precetto voluto dal costituente” (sentenza n. 23 del 1982).
Ad ulteriore conferma della non frazionabilità del godimento dei riposi, si riporta l’orientamento espresso anche dalla Corte di Giustizia in ordine all’alternanza lavoro/riposo. La Corte ha confermato che la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori si realizza attraverso il beneficio di periodi di riposo adeguati ed effettivi, i quali da un lato consentono il recupero delle energie psicofisiche e dall’altro prevengono i rischi di alterazione della sicurezza e salute dei lavoratori, che l’accumulo di periodi di lavoro senza il necessario riposo può rappresentare (Corte di Giustizia, sentenza del 9 settembre 2003, n. C-151/02).
In conclusione, si condivide il parere espresso dall’istante Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro: nel caso in cui i lavoratori addetti alla manutenzione di impianti e macchinari con obbligo di reperibilità (ccnl cartai industria) vengano richiamati in servizio, i riposi giornalieri e settimanali decorrono nuovamente dalla cessazione della prestazione lavorativa, rimanendo escluso il computo di ore eventualmente già fruite.
via Rivierasca 106 – Calusco d’Adda (BG) - tel. 035799709 fax 035790718 -
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