definizione Coffee break

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Coffee break (pausa caffè)

Meglio conosciuta in Italia come pausa caffè, il coffee break è un periodo di tempo durante in cui un dipendente è autorizzato a prendersi una pausa dal suo lavoro.

Una pausa caffè è un breve periodo di riposo a metà mattinata e pomeriggio concesso ai dipendenti nel mondo del lavoro.

Lo scopo di queste interruzioni è quello di consentire al dipendente di staccare la mente e gli occhi dal lavoro che sta svolgendo, al fine di migliorare l’andamento delle giornate in ufficio.

La pausa caffè a lavoro è, sì, un momento di pausa dal lavoro, ma è anche un diritto che viene concesso per legge (Art. 8 D. lgs. n.66/2003). Il coffee break spezza l’andamento routinario dall’attività lavorativa, consentendo al lavoratore di recuperare forza-lavoro, in termini sia fisici che psichici.

La pausa caffè è un diritto di ciascun lavoratore che svolga un’attività per almeno 6 ore, e, secondo la legge, non può durare meno di 10 minuti.

Anche durante un corso di formazione, un seminario, un convegno o un meeting di lavoro il momento del coffee break è un classico appuntamento / rituale in cui i partecipanti oltre a prendersi un caffè accompagnati da dolci e spuntini vari, ne approfittano per ricaricare le energie in vista del proseguimento della sessione di lavoro.

Coffee break (pausa caffè): normativa

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61

Art. 8
Pause
  1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalita' e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
  3. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini' del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni.
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